-
la cerimonia delle candele
-
almeno una delle manifestazioni aperte all'esterno.
Il biennio di una Sezione costituita dopo il 31 marzo inizia
il 1° ottobre dell'anno in corso; fino a tale data le Sezioni sono esentate
dal versamento dei contributi associativi alla Cassa Nazionale e le socie non
hanno diritto di voto.
La costituzione di una Sezione viene ratificata dal Comitato
di Presidenza Nazionale con effetto dalla data di insediamento della Sezione stessa;
in caso di mancata ratifica entro novanta giorni dalla sua costituzione la Sezione
viene sciolta di diritto.
Alla prima "Cerimonia delle Candele" le Sezioni di nuova costituzione
ricevono la Carta di Costituzione dalla Presidente Nazionale o da una sua delegata.
La FIDAPA può aderire alla IFBPW anche attraverso i Distretti.
TITOLO III
LE SOCIE
ART. 2 (Art. 4 Statuto) Commissioni - Comitati - Gruppi di Lavoro
Le socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA, secondo
le particolari attività svolte, in gruppi di studio a carattere nazionale e
locale.
In particolare:
a) le Commissioni nazionali sono gruppi di studio che collaborano con gli Organi della Federazione per
il migliore svolgimento dei temi e dell'attività della Federazione nazionale
e internazionale; il Consiglio nazionale, su proposta del Consiglio Distrettuale,
nomina con provvedimento motivato, la Responsabile nazionale e le Componenti,
una per Distretto, in base alle competenze professionali.
Le Commissioni si riuniscono almeno una volta all'anno e, comunque,
tutte le volte che la Responsabile lo ritenga opportuno.
Il mandato ha durata biennale e non è ammessa una nuova nomina nella
medesima carica.
Le Responsabili di Commissione devono trasmettere una relazione annuale
alla Segreteria Nazionale e comunicare in sede di Convegni e Congressi i risultati
della loro attività.
Tutte le Commissioni entro il 31 dicembre di ogni anno possono proporre
al Comitato di Presidenza Nazionale, temi, ricerche, convegni, seminari, rassegne, a
carattere nazionale; il Comitato di Presidenza Nazionale, valutate le proposte,
provvede a coordinare tali iniziative, per evitare sovrapposizioni di temi e coincidenze
di date e delibera sull'eventuale realizzazione delle iniziative proposte; di
esse devono essere tempestivamente informati i Distretti e le Sezioni interessate
per le necessarie intese.
L'organizzazione e il finanziamento delle manifestazioni saranno
a carico del Distretto e della Sezione ospitante; il relativo bilancio, in cui
dovranno essere indicati eventuali contributi e sponsorizzazioni, deve essere
redatto dalla Sezione organizzatrice e deve essere inviato alla Tesoriera Distrettuale
e Nazionale.
Il Comitato di Presidenza Nazionale può contribuire alle spese nella
misura fissata dal Comitato stesso.
Le Corrispondenti di Sezione delle Commissioni Nazionali vengono
nominate dal Consiglio di Sezione, fra le Consigliere elette dall'Assemblea di
Sezione; curano l'approfondimento degli argomenti trattati dalle Commissioni nazionali,
le tematiche nazionali ed internazionali e si avvalgono della collaborazione di
gruppi di socie.
Previe intese con le Responsabili nazionali, presentano al Consiglio
di Sezione un programma annuale e forniscono una relazione finale sull'attività
svolta, relazione da presentare anche all'Assemblea delle Socie dove gli argomenti
ed i programmi sviluppati saranno oggetto di dibattito.
b) Le giurie dei concorsi e delle rassegne nazionali sono costituite da socie e - ove ritenuto
opportuno - da persone esperte nello specifico settore, che non abbiano rapporti
di parentela con le persone partecipanti; la Responsabile nazionale e la componente
distrettuale della Commissione competente fanno parte di diritto di tali giurie.
c) Comitati ad hoc e gruppi di lavoro per svolgere compiti particolari, con scadenza prefissata non superiore a due
anni, possono essere nominati dal Consiglio Nazionale, Distrettuale e di Sezione.
ART. 3 (Art. 5 Statuto) Socie Onorarie
Le socie onorarie per tutti gli anni di permanenza nella Sezione
di appartenenza, hanno tutti i diritti e i doveri delle altre socie ad eccezione
del pagamento delle quote associative, fermo restando l'obbligo, a carico della
Sezione, del versamento del contributo alla Cassa Nazionale.
ART. 4 (Art. 6 Statuto) Ammissione e dimissione delle socie.
Le Socie che intendono proporre l'ammissione di una nuova socia debbono presentare richiesta scritta al Comitato di Presidenza
di Sezione contenente i dati anagrafici dell'aspirante socia e un Curriculum
vitae da conservarsi nell'archivio della Sezione unitamente alla richiesta
ed al consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 sulla
"privacy".
Le Socie presentatrici sono garanti della idoneità associativa
e delle qualità morali dell'aspirante socia, secondo i requisiti indicati nell'art.
4 dello Statuto.
L'Assemblea di Sezione deve essere informata tempestivamente
dell'ingresso delle nuove socie attraverso l'ordine del giorno della riunione
immediatamente successiva all'ammissione da parte del Comitato di Presidenza di
Sezione; in tale riunione, le nuove socie devono essere presentate all'Assemblea.
La presentazione ufficiale delle nuove socie deve coincidere
preferibilmente con la prima cerimonia delle candele.
Le nuove socie, all'atto dell'ammissione, devono sottoscrivere
la dichiarazione di accettazione dello Statuto e del Regolamento.
Fermo restando l'obbligo di pagare la quota associativa entro
il 31 marzo di ciascun anno è considerata dimissionaria la Socia che non provveda al pagamento della quota entro il trenta giugno.
La socia che intende dimettersi deve darne avviso scritto al
Comitato di Presidenza della Sezione di appartenenza entro il 31 dicembre dell'anno
sociale in corso; trascorso tale termine, è tenuta al pagamento della quota associativa,
salvo quanto previsto dal comma precedente. A seguito delle dimissioni, il Comitato
di Presidenza di Sezione delibera la decadenza della socia, con conseguente
cancellazione dall'elenco delle socie.
Le dimissioni possono essere ritirate dalla socia entro trenta
giorni dalla loro presentazione e per una sola volta.
La Socia che chieda di essere riammessa deve seguire la procedura
di ammissione prevista per le nuove socie.
Non possono essere riammesse le socie espulse dall'Associazione.
Una socia può dimettersi dalla propria Sezione per iscriversi
ad altra dello stesso comprensorio geografico previo motivato consenso dei due
Comitati di Presidenza .
TITOLO IV
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 5 (Artt. 7, 8 e 11 Statuto) Organi nazionali:
a) La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per
le spese fino a cinque milioni di Lire, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti
dallo Statuto; è consegnataria di tutti gli atti della Federazione.
b) La Vice Presidente Nazionale cura e coordina lo svolgimento del tema nazionale, collabora con la Presidente
Nazionale nelle attività che le sono proprie e la sostituisce nei casi di cui
al successivo art. 6.
c) La Past Presidente Nazionale esprime la continuità dell'Associazione e conserva per tutto il periodo di permanenza
nella FIDAPA il titolo di Past Presidente; cura e coordina l'attività di proselitismo
e collabora con la Presidente Nazionale nei rapporti con le Autorità e Istituzioni
nazionali.
Cura altresì lo svolgimento del tema internazionale, compito che la Past
Presidente può delegare alla responsabile della Commissione Rapporti con la Federazione
Internazionale.
d) La Segretaria Nazionale:
- trasmette alle Sezioni le comunicazioni che riguardano i programmi e le attività
della Federazione Nazionale ed Internazionale;
- comunica gli ordini del giorno delle Assemblee e dei Convegni nazionali;
- redige i verbali delle riunioni del Comitato di Presidenza, del Consiglio e
dell'Assemblea nazionale;
- aggiorna gli schedari relativi ai quadri direttivi nazionali, distrettuali
e delle Sezioni;
- tiene costantemente aggiornato l'elenco delle socie;
- tiene ordinata per ordine cronologico la raccolta delle circolari nazionali
e internazionali;
e) La Tesoriera Nazionale:
- provvede alle spesa previa autorizzazione della Presidente Nazionale fino
a 5 milioni di Lire (€. 2582,28)e del Comitato di Presidenza Nazionale oltre tale
limite;
- appronta i bilanci della Federazione, li sottopone al visto del Collegio dei
Revisori dei Conti e ne riferisce al Comitato di Presidenza Nazionale che provvede
alla redazione definitiva per la successiva approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- è diretta responsabile della Cassa della Federazione;
- tiene i rapporti con le Tesoriere Distrettuali e di Sezione dalle quali riceve
i bilanci approvati dalle rispettive Assemblee e vistati dai Revisori dei
Conti;
- cura l'adeguamento delle operazioni contabili alla normativa fiscale vigente.
f) Il Consiglio Nazionale:
Le Presidenti Distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale, oltre alle
competenze statutarie:
- riferiscono sull'attività dei Distretti al fine di elaborarne la programmazione
in maniera coordinata;
- propongono le Responsabili e le componenti delle Commissioni, dei Comitati,
dei Gruppi di lavoro e delle Giurie in rappresentanza del proprio Distretto;
- assicurano i collegamenti e le informazioni tra il Comitato di presidenza Nazionale
e le Sezioni del proprio Distretto.
ART. 6 (Art. 9 Statuto) Sostituzioni
Nel caso di assenza o impedimento temporaneo la Presidente Nazionale
può farsi sostituire dalla Vice Presidente Nazionale, previa delega alla firma degli atti.
Nel caso di dimissioni o impedimento permanente:
- La Presidente Nazionale è sostituita dalla Vice Presidente la quale svolge, per
tutto il periodo della sostituzione, tutte le funzioni e i compiti della Presidente;
- La Vice Presidente, la Segretaria e la Tesoriera nazionali sono sostituite
da una componente del Comitato di Presidenza scelta con delibera del Comitato
stesso;
- Le Presidenti distrettuali, facenti parte del Consiglio Nazionale sono sostituite
dalle Vice Presidenti distrettuali del proprio Distretto.
Le designate ricoprono la carica ad interim fino allo scadere
del mandato; alla scadenza, potranno candidarsi per la medesima carica in quanto
l'interim non costituisce anzianità.
La Past Presidente nazionale non è sostituibile.
In caso di dimissioni o impedimento permanente delle componenti
del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio delle Garanti le stesse vengono
sostituite dalle prime non elette o, in mancanza, mediante apposite elezioni
da effettuarsi anche a mezzo posta.
Le nuove componenti rivestono la funzione di supplenti; valgono
le previsioni per l'interim di cui al secondo comma, nel caso in cui le sostituzioni
e le elezioni avvengano dopo il primo anno sociale.
Nel caso di dimissioni di tre o più componenti del comitato
di Presidenza Nazionale si procede a nuove elezioni, al fine di garantire l'attività
della Federazione; vale in tal caso, qualora le elezioni avvengano dopo il primo
anno sociale, la regola dell'interim.
Nel caso di dimissioni delle elette prima dell'inizio dell'anno
sociale, si procede a nuove elezioni limitatamente alla carica rimasta scoperta.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli
Organi Distrettuali e di Sezione.
ART. 7 (Art. 11 Statuto) Convocazione e Autoconvocazione del Consiglio Nazionale
La partecipazione alle riunioni ordinarie e straordinarie del
Consiglio Nazionale deve essere personale; le Presidenti Distrettuali, in caso
di impedimento, possono farsi sostituire dalle Vice Presidenti distrettuali ed
in caso di impedimento di queste ultime, da altra componente il Comitato di Presidenza
Distrettuale.
La richiesta di autoconvocazione straordinaria del Consiglio
Nazionale, firmata da almeno un terzo delle componenti, deve essere inviata alla
Presidente Nazionale.
La richiesta deve contenere l'ordine del giorno e il motivo della
convocazione; la Presidente Nazionale, entro 10 giorni dalla richiesta, deve
fissare la data della riunione.
Le presenti disposizioni valgono anche per l'autoconvocazione
straordinaria del Consiglio Distrettuale e di Sezione.
ART. 8 (Art. 12 Statuto) L'Assemblea Nazionale
Partecipano all'Assemblea Nazionale le componenti del Consiglio Nazionale,
le Presidenti di Sezione e le delegate delle Sezioni ai sensi dell'Art. 12 comma 8 dello Statuto, secondo una lista
redatta dalla Segretaria Nazionale che deve tener conto dei dati forniti dalla
Tesoriera Nazionale in merito alla regolarità dei versamenti effettuati alla
Cassa nazionale entro il 31 marzo.
Ogni Sezione , al fine di assicurare la presenza all'Assemblea
Nazionale delle proprie delegate, può contribuire alle relative spese se previste
nel bilancio preventivo, per un ammontare determinato con delibera dell'Assemblea
di Sezione che si riunisce per l'elezione delle delegate stesse; l'Assemblea
di Sezione deve essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata per
l'Assemblea Nazionale per il rinnovo delle cariche sociali.
Ciascuna Sezione deve inviare alla Segreteria Nazionale l'elenco
delle delegate e delle supplenti sottoscritto dalla Presidente; in tale elenco
devono essere indicati gli estremi della delibera dell'Assemblea che ha provveduto
alla elezione delle delegate e delle supplenti. In caso di impedimento della
socia delegata, partecipa all'Assemblea la socia supplente. Non sono ammesse
al voto le socie che non figurano in tale elenco.
In caso di impedimento, le componenti di diritto possono delegare un'altra socia della Sezione che non può cumulare più deleghe;
tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Commissione di verifica dei poteri, almeno il giorno
prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, anche a mezzo fax; devono recare
la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante.
L'Assemblea Nazionale è presieduta di diritto dalla Presidente
Nazionale la quale può conferire tale funzione alla Vice Presidente o ad altra
componente del CPN; le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria Nazionale o
da altra componente del CPN scelta dalla Presidente Nazionale.
La Presidente dell'Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni
intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare
il rispetto dei tempi assegnati.
Se vengono presentati all'approvazione dell'Assemblea provvedimenti
articolati, possono essere proposti degli emendamenti e/o articoli aggiuntivi, firmati da almeno 30 socie aventi diritto di voto; gli emendamenti e gli articoli
aggiuntivi devono pervenire alla Presidente dell'Assemblea non oltre l'apertura
dei lavori assembleari per il necessario esame.
La Presidente acquisisce sugli emendamenti e sugli articoli
aggiuntivi il parere non vincolante della Commissione Legislazione; a tal fine
la Presidente dell'Assemblea ha facoltà di sospendere i lavori assembleari. Prima
della votazione di ciascun emendamento o articolo aggiuntivo la Presidente legge
all'Assemblea il parere espresso dalla Commissione.
Gli emendamenti sono votati prima dell'articolo a cui si riferiscono
mentre gli articoli aggiuntivi sono votati dopo l'articolo a cui si riferiscono;
qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti
al voto prima gli emendamenti soppressivi, poi - eventualmente - gli altri.
L'Assemblea delibera solo sulle materie indicate all'ordine del
giorno; ogni socia può presentare prima dell'inizio dell'assemblea una mozione
per richiedere l'inserimento di ulteriori argomenti nell'ordine del giorno. Possono
essere anche presentate mozioni d'ordine.
L'Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque
deliberare sull'argomento eventualmente inserito nell'ordine del giorno.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono anche per l'Assemblea
Distrettuale.
ART. 9 (Art. 12 Statuto) Le Candidature
Le socie che intendano candidarsi per le cariche nazionali
devono inviare alle Sezioni esistenti sul territorio nazionale una dichiarazione
in cui sia specificata la carica per la quale intendono candidarsi, accompagnata
dal proprio curriculum vitae; copia di tale documentazione deve essere inviata
alla Presidente Nazionale e alla Responsabile della Commissione legislazione nella
sede nazionale sita in Via Piemonte, 32 00187 Roma.
Analoga procedura deve essere seguita per le candidature alle
cariche distrettuali; in tal caso le dichiarazioni devono essere inviate alle
Sezioni del Distretto.
Le Sezioni, previa delibera assembleare, inviano alla Presidente
Nazionale ed alla Responsabile della Commissione Legislazione al predetto indirizzo,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il proprio consenso ad una
candidata per ogni carica nazionale; i termini per tali adempimenti vengono stabiliti
di volta in volta con circolare della Segreteria Nazionale.
La Commissione legislazione, alla presenza della Presidente Nazionale,
controlla la regolarità delle candidature e le relative segnalazioni , sulla
base dei requisiti che devono essere posseduti dalle candidate e della percentuale
di segnalazione richiesta dallo Statuto.
Gli esiti del controllo vengono comunicati alla Presidente Nazionale
che redige l'elenco delle candidate; la Segreteria Nazionale lo invia alle Sezioni
almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
La Responsabile della Commissione Legislazione conserva la documentazione
relativa alle candidature e la consegna alla Presidente Nazionale quando le operazioni
di voto a livello distrettuale e Nazionale sono concluse.
ART. 10 (Art. 12 Statuto) Le Elezioni
Le elezioni nazionali devono tenersi successivamente a quelle
distrettuali e di Sezione.
La Commissione elettorale è formata da componenti della Commissione legislazione ed è presieduta dalla
Responsabile della Commissione stessa; in caso di impedimento o perché candidata,
la Commissione è presieduta da un'altra componente della Commissione Legislazione,
scelta al suo interno.
La Presidente della Commissione elettorale nomina una Segretaria
per le operazioni di verbalizzazione e due scrutatrici; la Commissione elettorale
si insedia il primo giorno dei lavori del Congresso per procedere subito alla
verifica dei poteri.
In base alla lista fornita dalla Segretaria nazionale:
a)verifica l'identità delle elettrici di cui all'Art. 12 dello Statuto
mediante produzione di idoneo documento di riconoscimento;
b) controlla la validità delle deleghe che devono essere conformi a quanto
previsto dall'art. 8 commi 4 e 5 del presente Regolamento;
c) aggiorna la liste delle delegate, divise per Sezione, lista che farà
parte integrante del verbale delle elezioni;
d) redige il verbale delle elezioni nell'apposito registro dei verbali
tenuto dalla Segreteria nazionale;
Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali
stabilito dalla convocazione dell'Assemblea Nazionale, la Commissione elettorale
assume i pieni poteri fino alla proclamazione delle elette.
Tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali deve
essere conservata presso la Segreteria Nazionale fino a quando non è scaduto il
tempo per la presentazione di eventuali ricorsi elettorali ai sensi del successivo
Art. 11 e per tutto il tempo necessario al loro esame.
ART. 11 (Art. 12 Statuto) Ricorsi elettorali
I ricorsi elettorali possono essere presentati per denunciare
motivi di incompatibilità o di ineleggibilità:
a) motivo di incompatibilità l'elezione di una socia che già ricopre una carica
elettiva all'interno della Federazione o la carica di Presidente in altre associazioni
aventi finalità simili.
b) sono motivi di ineleggibilità:
- la mancanza dei requisiti richiesti per le candidature
- l'avere subito sanzioni disciplinari
- le irregolarità commesse in sede elettorale.
I ricorsi in materia elettorale devono essere presentati, a
pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data delle elezioni - mediante raccomandata
con avviso di ricevimento - al Comitato delle Garanti che decide con delibera
in prima e unica istanza entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso,
previo parere non vincolante della Commissione legislazione; ai fini della tempestività
del ricorso fa fede la data del timbro postale sul piego raccomandato.
La decisione va comunicata alla socia ricorrente e agli organismi
interessati.
ART. 12 (Art. 14 Statuto) Il Collegio dei Revisori dei Conti nazionale
Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6 anni
ed avere ricoperto significativi ruoli direttivi nella Federazione. Assume le
funzioni di Coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata
elettorale; a quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività
del Collegio stesso presso la Sede nazionale di Via Piemonte, 32.
I doveri del Collegio sindacale sono quelli previsti dall'Art.
2403 del codice civile, in particolare:
a) controlla l'amministrazione del patrimonio della Federazione;
b) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
c) controlla la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili
ed ai relativi documenti giustificativi.
A tal fine il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno,
prima dell'approvazione del bilancio consuntivo della Federazione; il Collegio
può comunque effettuare in qualunque momento atti di ispezione e controllo della
gestione contabile ivi compresa la verifica di cassa.
A richiesta del Collegio, la Tesoriera deve mettere a disposizione
tutti gli atti concernenti la contabilità relativa alla gestione della Federazione,
atti che devono essere tenuti presso la sede nazionale della Federazione; degli
accertamenti eseguiti deve farsi menzione nel registro appositamente tenuto.
Ai sensi dell'Art. 14, comma 1 dello Statuto il Collegio redige
una relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo nella quale deve
essere dato atto della regolarità della contabilità.
Le disposizioni del presente articolo disciplinano anche il
Collegio dei Revisori dei Conti distrettuale e di Sezione; gli atti concernenti
la contabilità del Distretto e della Sezione devono essere tenuti presso le rispettive
sedi.
ART. 13 (Art. 15 Statuto) Il Collegio delle Garanti e i Ricorsi
Le componenti del Collegio debbono essere socie da almeno 6 anni
ed avere ricoperto significativi ruoli direttivi nella Federazione. Assume le
funzioni di Coordinatrice la componente che ha ottenuto più voti nella tornata
elettorale, a quest'ultima va indirizzata tutta la corrispondenza relativa all'attività
del Collegio stesso presso la Sede nazionale di Via Piemonte, 32 e i ricorsi che
devono essere sempre inviati mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento;
ai fini della tempestività del ricorso fa fede la data del timbro postale apposta
sul piego raccomandato.
Il Collegio decide:
a) i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari assunti dagli Organi di cui all'art. 33 comma 3 dello Statuto; il ricorso
deve essere presentato dalla socia, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento che ha irrogato la sanzione.
Il Collegio decide entro tre mesi dalla presentazione del ricorso,
dopo avere sentito e conosciuto le ragioni delle parti.
La decisione che conferma o annulla, in seconda istanza, la sanzione
applicata dall'Organo di cui all'art. 33 comma 3 dello Statuto, deve essere comunicata
alla socia, al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.
b) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi di Sezione:
il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza , entro 30 giorni dalla
comunicazione della delibera, al corrispondente Organismo Distrettuale, all'organo
che la ha emessa nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare
le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dall'organo distrettuale la socia - entro trenta giorni dalla
relativa notifica - può ricorrere in secondo
grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni dopo
avere acquisito il parere non vincolante della Commissione legislazione; le decisioni
assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di presidenza
nazionale e agli Organi interessati.
c) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi distrettuali:
il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla
comunicazione della delibera, al corrispondente Organismo Nazionale (Comitato
di Presidenza o Consiglio Nazionale), all'Organo distrettuale che la ha emessa
nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare le proprie controdeduzioni
entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dall'organo nazionale
la socia - entro trenta giorni dalla relativa notifica - può ricorrere in secondo
grado al Collegio delle Garanti che decide nei successivi trenta giorni dopo
avere acquisito il parere non vincolante della Commissione legislazione; le decisioni
assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente, al Comitato di presidenza
nazionale e agli Organi interessati.
d) i ricorsi avverso le delibere assunte dagli Organi nazionali:
il ricorso deve essere presentato a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
comunicazione della delibera, al Collegio delle Garanti all'Organo nazionale
che la ha emessa nonché all'eventuale controparte; questi possono presentare
le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica del ricorso.
Avverso la decisione assunta in primo grado dal Collegio delle Garanti
la socia può ricorrere in secondo grado all'Assemblea Nazionale appositamente
convocata; le decisioni assunte devono essere trasmesse alla socia ricorrente,
al Comitato di Presidenza Nazionale e agli Organi interessati.
Il Collegio decide altresì in prima e unica istanza:
a) sulle controversie nascenti dall'interpretazione del Nuovo Statuto, segnalate dalle socie;
b) sulle situazioni di conflitto che vengono segnalate dalle singole socie e dai vari organismi sociali.
Il Collegio in tali casi decide entro trenta giorni dalla segnalazione
delle controversie e dei conflitti dopo avere sentito e conosciuto le ragioni
delle parti; le decisioni assunte devono essere trasmesse alle socie interessate,
al Comitato di Presidenza nazionale e agli altri Organi interessati. Il Collegio
ha facoltà di acquisire il parere non vincolante della Commissione Legislazione.
In ogni caso i ricorsi devono essere decisi nel termine massimo di tre
mesi.
ART. 14 (Artt. 16 e 17 Statuto) I Distretti e gli Organi Distrettuali
I Distretti della FIDAPA sono sette: Distretto Nord Ovest, Distretto
Nord Est, Distretto Centro, Distretto Sardegna, Distretto Sud Ovest, Distretto
Sud Est, Distretto Sicilia.
a) La Presidente Distrettuale rappresenta il Distretto, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le
spese fino a 2 milioni di Lire, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti
dallo Statuto.
b) Il Comitato di Presidenza Distrettuale, nel perseguimento dei compiti statutari, è responsabile della corretta applicazione
dello Statuto nelle Sezioni di cui coordina l'attività secondo le direttive nazionali,
realizza i programmi distrettuali, stabilisce rapporti di collaborazione con le
pubbliche istituzioni e le altre associazioni sui problemi del territorio.
Valgono per le altre cariche distrettuali le previsioni di cui
all'art. 5 del presente Regolamento.
ART. 15 (Art. 18 Statuto) Il Consiglio Distrettuale
Fanno parte del Consiglio Distrettuale le Presidenti di Sezione
o le Past Presidenti uscenti secondo il seguente rapporto:
3 fino a 15 Sezioni
4 oltre 15 Sezioni.
Le Consigliere del Distretto si occupano in particolare del proselitismo
anche interno alle Sezioni, curando la qualità e la pluralità delle professioni,
delle arti e degli affari.
Le Consigliere del Distretto promuovono la presentazione di pluricandidature
per ogni carica elettiva, in esecuzione della normativa di cui all’Art. 12 dello
Statuto.
ART. 16 (Art. 19 Statuto) Le Elezioni del Distretto
Le elezioni distrettuali devono tenersi in data successiva a quelle
delle Sezioni del Distretto.
La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza distrettuale ed è composta da due socie
componenti della Commissione Legislazione che rappresentino il comprensorio geografico
del Distretto.
La Commissione è presieduta dalla componente della Commissione Legislazione
per il Distretto; in caso di impedimento o perché candidata, il Comitato di Presidenza
Distrettuale nomina un’altra Presidente, scegliendola fra le Referenti di Sezione
della Commissione Legislazione nell’ambito del Distretto.
Valgono le disposizioni di cui all’art. 10 del presente Regolamento.
ART. 17 (Art. 21 Statuto) Organi Locali
La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ha la firma sociale, autorizza la Tesoriera per le spese
fino a un milione di Lire (€. 516,46), svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti
dallo Statuto.
Valgono per le altre cariche di Sezione le previsioni di cui all’art.
5 del presente Regolamento, se e in quanto compatibili con la funzione svolta.
ART. 18 (Art. 28 Statuto) L’Assemblea di Sezione
Partecipano all’Assemblea di Sezione tutte le socie regolarmente iscritte alla
Sezione.
In caso di impedimento, la socia può delegare un'altra socia della
Sezione che, a sua volta, non può cumulare più deleghe; tali deleghe, a pena di inammissibilità, devono pervenire alla Presidente prima dell’inizio dell’Assemblea, devono recare
la firma e la copia di un documento di riconoscimento della socia delegante. L’Assemblea
di Sezione è presieduta di diritto dalla Presidente di Sezione, la quale può conferire
tale funzione alla Vice Presidente o ad altra componente del Comitato di Presidenza
di Sezione; le funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria della Sezione
o da altra componente del C.P.S. scelta dalla Presidente di Sezione.
La Presidente dell’Assemblea decide i tempi da assegnare ad ogni
intervento e attribuisce ad una delle socie presenti la funzione di controllare
il rispetto dei tempi assegnati.
Il bilancio della Sezione deve essere inviato alle Socie almeno 10
giorni prima della data fissata per l’Assemblea; i contenuti debbono essere esposti
dalla Tesoriera all’Assemblea che lo deve approvare.
L’Assemblea delibera solo sulle materie indicate nell’ordine del
giorno; ogni socia può presentare prima dell’inizio dell’assemblea una mozione
per richiedere l’inserimento di ulteriori argomenti nell’ordine del giorno. Possono
essere anche presentate mozioni d’ordine.
L’Assemblea approva o respinge la mozione; non potrà comunque deliberare
sull’argomento eventualmente inserito nell’ordine del giorno.
Prima dell’inizio dei lavori assembleari viene data lettura del verbale
dell’Assemblea precedente.
ART. 19 (Art. 29 Statuto) Le Candidature per la Sezione
Le socie che intendono candidarsi per le cariche della Sezione devono
presentare al Comitato di Presidenza di Sezione, per il necessario esame, una
dichiarazione in cui sia specificata la carica per la quale si candidano, accompagnata
dal proprio curriculum vitae; tale dichiarazione deve pervenire alla Sezione almeno
5 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Solo in assenza di candidature presentate nel suddetto termine sono
ammesse candidature anche in apertura di Assemblea.
Prima delle operazioni elettorali la Presidente di Sezione presenta
le candidate all’Assemblea dando lettura del curriculum vitae di ognuna.
ART. 20 (Art. 29 Statuto ) Le Elezioni della Sezione
Le elezioni della Sezione devono tenersi entro e non oltre il 30 giugno.
La Commissione elettorale è nominata dal Comitato di Presidenza di Sezione, è composta, oltre che dalla
Presidente, da due socie con i compiti di cui al quarto comma. E’ presieduta dalla
Corrispondente della Commissione Legislazione; in caso di impedimento o perché
candidata, la Commissione è presieduta da un’altra socia scelta dal Comitato di
Presidenza di Sezione.
Assiste alle elezioni una componente del Consiglio Distrettuale,
a garanzia delle regolarità delle elezioni.
La Presidente della Commissione elettorale nomina due scrutatrici, affidando
a una di esse il compito di Segretaria.
La Commissione elettorale:
procede alla verifica dei poteri: hanno diritto di voto le socie che abbiano
regolarmente effettuato il pagamento della quota associativa entro il 31 marzo.
- verifica l’identità delle elettrici;
- controlla la validità delle deleghe conferite dalle socie impossibilitate a partecipare
all’Assemblea, ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del presente regolamento;
- aggiorna la liste delle aventi diritto al voto, lista che farà parte integrante
del verbale delle elezioni;
- redige il verbale delle elezioni nell’apposito registro tenuto dalla Segreteria
di Sezione.
Il giorno delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali stabilito dalla
convocazione dell’Assemblea di Sezione, la Commissione elettorale assume i pieni
poteri fino alla proclamazione delle elette.
TITOLO V
PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE E BILANCI
ART. 21 (Art. 30 Statuto) Le quote, i libri sociali e le scritture
Le quote destinate ai Distretti per lo svolgimento delle attività attribuite
dallo Statuto e dal presente Regolamento sono calcolate sull’ammontare delle quote
di spettanza della Federazione, al netto di quelle destinate alla Fondazione e
alla B.P.W.
I Distretti composti da Sezioni inferiori a quindici non possono impegnare
il budget assegnato di oltre il 15%.
I Comitati di Presidenza Nazionali, Distrettuali e di Sezione, devono
tenere i seguenti registri:
- l’elenco delle socie nel quale devono essere indicati, a cura della Segretaria,
i dati anagrafici delle socie e i versamenti delle quote annuali;
- il registro dei verbali nel quale deve essere riportato, in maniera sintetica,
a cura della Segretaria, il contenuto delle riunioni del Comitato di Presidenza,
del Consiglio e dell’Assemblea;
- il registro delle entrate e delle uscite;
- il registro degli inventari, nel quale devono essere annotati, a cura delle Tesoriere
Nazionale, Distrettuale e di Sezione, gli eventuali beni mobili posseduti dalla
Federazione, dal Distretto e dalla Sezione.
I Comitati di Presidenza Nazionale, Distrettuali e di Sezione devono
conservare in maniera ordinata, per almeno 5 anni, le fatture e la documentazione
contabile; la Tesoriera è responsabile della custodia di tale documentazione.
La segretaria è responsabile della custodia della corrispondenza inviata e ricevuta
nel corso del proprio mandato.
Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegneranno ai nuovi oltre
alla suddetta documentazione anche copia delle circolari e delle note informative
nazionali e distrettuali ricevute nel corso del mandato.
La consegna della predetta documentazione ai nuovi Comitati di Presidenza
deve risultare da apposito verbale.
Tutti i registri, dietro motivata richiesta, possono essere visionati
dalle socie; il registro dei verbali, in particolare, costituisce una fonte di
giudizio, in caso di controversie.
ART. 22 (Art. 32 Statuto)
Solo per il primo anno di vigenza del nuovo Statuto il termine di
trenta giorni previsto dall’Art. 32, ultimo comma, per l’invio alle Sezioni del
bilancio nazionale, deve intendersi ordinatorio e può subire oscillazioni a motivo
dei tempi tecnici occorrenti per l’acquisizione dei relativi documenti giustificativi
di spesa; deve comunque pervenire alle Sezioni almeno 10 giorni prima; la Tesoriera
deve in tal caso motivare le cause del ritardo.
Per gli anni successivi, saranno tenute due Assemblee nazionali: una per il rinnovo
delle cariche sociali entro settembre, una successiva per l’approvazione del bilancio
nazionale. (COMMA SOPPRESSO dall’Assemblea nazionale del novembre 2004).
ART. 23 (Art. 34 Statuto) Scioglimento della Sezione
La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, sentito il Comitato
di Presidenza Distrettuale, quando vengono meno i requisiti richiesti dallo Statuto:
- numero delle socie inferiore a 15;
- mancanza di qualunque attività;
- violazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento;
- mancato rinnovo delle cariche sociali.
Il presente regolamento è stato ratificato il 24 novembre 2001.