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STATUTO DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
BPW ITALY
Approvato dall'Assemblea Nazionale: Roma, 22 maggio 2010.
http://www.fidapa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=17
COSTITUZIONE E SEDE
Art. 1
Visto l'Art. 18 della Costituzione della Repubblica, è costituita in Italia l'Associazione
denominata FIDAPA (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e
Affari) aderente alla I.F.B.P.W. (International Federation of Business and Professional
Women).
L' Associazione è retta dalle norme del presente Statuto, formulato ai sensi
dell'art. 36 del Codice Civile.
Art. 2
La sua sede legale è in Roma presso l'ufficio di Presidenza Nazionale. In ogni
Comune d'Italia può essere costituita una Sezione della FIDAPA quando vi siano
almeno 15 socie residenti nello stesso Comune o comprensorio geografico.
Il domicilio o la residenza devono essere provati.
Nei Comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, possono essere costituite
più Sezioni.
Le Sezioni della FIDAPA sono raggruppate in Distretti.
Le socie residenti in Comuni ove non sia costituta una Sezione, sono temporaneamente
iscritte nella Sezione territorialmente più vicina ove possono optare di rimanere.
Titolo II
SCOPI E FINALITÀ
Art. 3
La FIDAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi di lucro, persegue
i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione.
La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative
delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari,
autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone i seguenti obiettivi:
a) valorizzare le competenze e la preparazione delle socie indirizzandole verso
attività sociali e culturali che favoriscono il miglioramento della vita, anche
lavorativa, delle donne;
b) incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione
alla vita sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli
ancora esistenti;
c) essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni
e degli Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni nazionali, europee ed
internazionali;
d) adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne,
sia nell'ambito della famiglia che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle
norme vigenti in materia di pari opportunità;
e) favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione
fra le persone di tutto il mondo.
Le Sezioni, seguendo le direttive nazionali e internazionali si impegnano a condividere
questi propositi e a diffonderli in coerenza con il principio istitutivo della
FIDAPA, quale movimento di opinione.
Titolo III
LE SOCIE
Art. 4
Possono essere socie della Federazione, nella percentuale di almeno il 75%, le
donne italiane che svolgano o abbiano svolto specifica attività lavorativa nel
campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari.
Possono inoltre essere socie della Federazione, nella misura massima del 25%,
le donne italiane che, pur non svolgendo alcuna di tali attività lavorative, abbiano
titolo di studio di scuola media superiore, cultura, capacità o idoneità che consentirebbero
lo svolgimento delle attività indicate nel comma precedente; tale idoneità può
essere desunta da concrete attività, documentalmente dimostrate, svolte nella
vita sociale, associativa o di volontariato, tanto da potersi dedurre la disponibilità
e l'attitudine al raggiungimento dei fini della Federazione, di cui all'Art. 3.
Anche le donne di nazionalità non italiana possono essere socie, purché residenti
nel territorio nazionale ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi.
Le socie possono essere raggruppate in seno alla FIDAPA secondo le particolari
attività svolte, in gruppi professionali a carattere locale e nazionale.
Possono essere costituiti nelle Sezioni gruppi denominati FIDAPA GIOVANE, composti
da giovani donne di età compresa fra venti e trentacinque anni, purché in possesso
dei requisiti di cui ai precedenti commi.
Art. 5
Le socie che diano alla Federazione un notevole contributo di attività in ordine
ai fini che le sono propri possono essere nominate Socie Onorarie, su proposta
della Sezione di appartenenza e per delibera del Consiglio Nazionale; le socie
onorarie hanno tutti i diritti ed i doveri delle socie effettive.
Art. 6
L'ammissione a socia della Federazione viene deliberata dal Comitato di Presidenza
della Sezione competente per territorio, a seguito di richiesta avanzata per iscritto
da almeno due socie della Sezione, dopo attento riscontro del possesso dell'idoneità
di cui all'Art. 4; il provvedimento viene annotato sui libri sociali; la delibera
di ammissione deve essere annotata nel registro delle socie, e da questa data
decorre l’anzianità della socia.
La socia che si trasferisce può entrare a far parte della Sezione della città
dove stabilisce la sua residenza, senza bisogno di nuova domanda di iscrizione
ma previa dimostrazione dell'appartenenza alla Federazione.
Ogni socia è tenuta a versare annualmente alla Sezione una quota, nella misura
deliberata dall'Assemblea di Sezione.
La socia può essere espulsa, su delibera del Comitato di Presidenza di Sezione,
per gravi motivi che evidenzino comportamenti ed interessi in contrasto con le
finalità della Federazione; avverso la suddetta delibera è ammesso ricorso al
Collegio delle Garanti.
La socia ha diritto di presentare le proprie dimissioni dalla Federazione; è
considerata dimissionaria nel caso in cui si renda morosa nel pagamento della
quota sociale per un periodo di tre mesi, con conseguente delibera di decadenza
da parte del Comitato di Presidenza di Sezione.
E’ automaticamente considerata dimissionaria la socia onoraria che, per due anni
consecutivi, non abbia partecipato ad alcuna attività di sezione.
La quota o il contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti per causa
di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Titolo IV
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Art. 7
Sono organi centrali della Federazione:
a) La Presidente Nazionale;
b) Il Comitato di Presidenza Nazionale;
c) Il Consiglio Nazionale;
d) L'Assemblea Nazionale;
e) Il Collegio di Revisori dei Conti Nazionale;
f) Il Collegio delle Garanti.
Art. 8
La Presidente Nazionale
La Presidente Nazionale rappresenta la Federazione, ha la firma sociale, è di
diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea
Nazionale; in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente
Nazionale cui può conferire delega di firma.
La presidente Nazionale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che non
ha voto deliberativo.
Per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale la socia deve avere svolto
le funzioni di Presidente di Sezione.
Art. 9
Il Comitato di Presidenza Nazionale
Il Comitato di Presidenza Nazionale - che costituisce l'organo esecutivo della
Federazione - è eletto dall'Assemblea Nazionale, dura in carica 2 anni e le sue
componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente
Nazionale, dalla Vice Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale, dalla
Tesoriera Nazionale e dalla immediata Past Presidente Nazionale.
Le componenti del Comitato di Presidenza Nazionale devono avere svolto significativi
incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale,
avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente
e qualificata, essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore
ed essere socie da almeno sei anni; l’anzianità deve essere posseduta al momento
di presentazione della domanda e i titoli devono essere debitamente documentati.
Per la candidatura alla carica di Tesoriera Nazionale la socia deve essere in
possesso di specifico titolo di studio e/o professionale nel settore contabile.
La Presidente, la Segretaria e la Tesoriera sono membri di diritto del CDA della
Fondazione FIDAPA.
Art. 10
Il Comitato di Presidenza Nazionale:
a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Federazione in relazione agli
scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
b) redige i bilanci della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea,
e controlla i bilanci dei Distretti e delle Sezioni;
c) ratifica la costituzione di Sezioni;
d) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Nazionale,
con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione
dei relativi provvedimenti.
Art. 11
Il Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è costituito:
a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Nazionale;
b) dalle Presidenti Distrettuali.
Il Consiglio Nazionale, le cui componenti non possono rivestire più di una carica
elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria,
quando il Comitato di Presidenza Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto.
Il Consiglio Nazionale:
a) elabora il programma biennale dell'attività della Federazione e collabora
con il Comitato di Presidenza Nazionale alla sua realizzazione;
b) nomina le Responsabili Nazionali delle Commissioni, di cui delinea e approva
i programmi;
c) designa le Rappresentanti della Federazione presso gli altri Enti ed Organizzazioni
nazionali ed internazionali e le Delegate a Convegni e Congressi, motivandone
la designazione;
d) stabilisce la formazione e l'ambito geografico dei Distretti;
e) delibera sul Regolamento di attuazione dello Statuto, previo parere della
Commissione Legislazione e salva ratifica dell'Assemblea Nazionale;
f) in caso di comprovata urgenza, esercita - ad eccezione della funzione elettorale
- tutti i poteri dell'Assemblea Nazionale, con successiva ratifica da adottarsi,
da parte di tale organo, alla I Assemblea Nazionale utile, e comunque non oltre
un anno;
g) delibera sull'accettazione di donazioni, elargizioni ed altre liberalità dirette
e indirette, informandone l'Assemblea.
La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto, o via
e mail o con PEC, da inviarsi alle aventi diritto presso la sede della Sezione
di appartenenza; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 15 giorni
prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza il termine può essere
ridotto a dieci giorni.
L'avviso stesso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo,
giorno e ora della riunione; questa è valida in prima convocazione, quando vi
partecipano due terzi delle componenti con voto deliberativo, in seconda convocazione
quando vi partecipa la metà più una.
Le socie, a maggioranza, determinano in apertura di riunione il sistema di voto
da seguirsi per ogni deliberazione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale
il voto della Presidente Nazionale, salvo che la votazione abbia luogo a scrutinio
segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.
Art. 12
L'Assemblea Nazionale
L'assemblea Nazionale è costituita:
a) dalle componenti del Consiglio Nazionale di cui all'art. 11;
b) dalle Presidenti di Sezione
c) dalle delegate delle sezioni elette in numero di una ogni trenta socie o frazioni
non inferiori a venti; le sezioni con meno di 30 socie eleggeranno le loro delegate
per qualsiasi frazione di socie comprese tra 21 e 29.
Nel computo delle delegate deve essere tenuto conto delle socie effettivamente
paganti, agli effetti dei contributi, alla cassa Nazionale, alla data del 31 marzo
dell'anno in corso.
La sezione, nell’ipotesi di mancato versamento delle quote sociali alla Cassa
Nazionale entro il 31 marzo, non può esprimere il proprio consenso in relazione
alle candidature distrettuali e nazionali; in tal caso la sezione non elegge le
delegate e la Presidente non ha diritto al voto.
L'Assemblea Nazionale è convocata in via ordinaria ogni anno, in via straordinaria
quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Nazionale, o da un numero di socie
non inferiore a un quarto delle iscritte.
La convocazione è fatta dalla Presidente Nazionale con avviso scritto o via e-mail
o con PEC, da inviarsi alle componenti di diritto dell'Assemblea presso la sede
della Sezione di appartenenza; le Presidenti di Sezione convocano l'Assemblea
di Sezione per l'elezione delle delegate.
L'avviso deve essere inviato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 15 giorni.
L'avviso deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo,
giorno e ora dell'Assemblea; questa è valida, in prima convocazione, quando vi
partecipano i due terzi delle componenti, qualunque sia il numero in seconda convocazione,
tranne che l'Assemblea sia convocata per l'elezione delle cariche sociali, nel
qual caso è richiesta - in seconda convocazione - la maggioranza assoluta (50%
più una).
La stessa maggioranza di due terzi in prima convocazione e del 50% più una in
seconda, è richiesta per l'Assemblea convocata in via straordinaria, anche per
le modifiche statutarie.
La partecipazione delle componenti di diritto può aver luogo anche mediante delega
scritta (non più di una per ciascuna socia) ad altra socia della Sezione; per
le Sezioni, in caso di impedimento delle socie delegate, possono partecipare le
socie supplenti.
Le candidature a qualunque carica nazionale – ivi comprese le candidature delle
componenti del gruppo a dell’art. 8 del CDA della Fondazione – devono essere espresse
da almeno il 15% delle sezioni. Sulla regolarità delle candidature si esprime
la Commissione Legislazione.
Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali e per le elezioni delle tre
socie che rappresentano i Distretti nel CDA della Fondazione, avvengono a scrutinio
segreto, a maggioranza dei voti espressi dalle votanti; viene eletta la socia
che ha ottenuto il maggiore numero di voti e in caso di ex equo le socie con maggiore
anzianità in FIDAPA.
Per tutte le altre deliberazioni l'Assemblea Nazionale sceglie il metodo di votazione.
Art. 13
L'Assemblea Nazionale viene convocata per:
a) l'elezione della Presidente Nazionale e delle altre componenti il Comitato
di Presidenza Nazionale;
b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale;
c) l'elezione del Collegio delle Garanti;
d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Federazione;
e) la determinazione della quota sociale annua;
f) la ratifica del Regolamento di attuazione dello Statuto;
g) l'approvazione della relazione sul programma del Consiglio Nazionale.
Art. 14
Il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale
Il Collegio di Revisori dei Conti Nazionale è l'organo di controllo contabile
della Federazione; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa
documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e
consuntivi.
E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Nazionale; dura in carica due
anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.
Art. 15
Il Collegio delle Garanti
Il Collegio delle Garanti è l'organo di disciplina della Federazione; interviene,
con poteri decisori, nelle situazioni di conflitto e decide i ricorsi delle socie
in materia di ammonizione, sospensione e espulsione.
Compete ad esso, su segnalazione delle socie, l’interpretazione dello Statuto
e del Regolamento a prescindere dall’esistenza di controversie.
Il detto Collegio deve garantire il rispetto delle norme statutarie.
E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Nazionale, dura in carica due
anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.
Per la candidatura alla carica di Garante la socia deve essere in possesso di
specifico titolo di studio (laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente), nonché
avere una consolidata esperienza associativa per significativi incarichi svolti
in Associazione.
Le garanti devono essere socie da almeno 6 anni, al momento in cui presentano
la candidatura; non possono candidarsi alla carica di Garante le immediate past
presidenti distrettuali.
Art. 16
Organi Distrettuali
Sono Organi Distrettuali della Federazione:
a) la Presidente Distrettuale;
b) il Comitato di Presidenza Distrettuale;
c) il Consiglio Distrettuale;
d) l'Assemblea Distrettuale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale.
La residente Distrettuale rappresenta il Distretto, ne ha la firma sociale è
di diritto Presidente del Comitato di Presidenza, del Consiglio e dell'Assemblea
Distrettuali; in caso di assenza o impedimento è sostituita dalla Vice Presidente
cui può conferire delega di firma.
La Presidente Distrettuale ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che
non ha voto deliberativo.
La Presidente Distrettuale:
a) coordina il lavoro delle Sezioni e ne promuove gli incontri per trattare e
discutere problemi e tematiche di interesse comune;
b) presiede le Assemblee di Sezione per il rinnovo delle cariche sociali; in
caso di assenza o impedimento può delegare un'altra componente del Comitato di
Presidenza Distrettuale;
c) riferisce sull'attività del Distretto al Consiglio e all'Assemblea Nazionale.
Art. 17
Il Comitato di Presidenza Distrettuale
Il Comitato di Presidenza Distrettuale - che costituisce l'organo esecutivo del
Distretto - è eletto dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica 2 anni e le sue
componenti non possono essere rielette nella stessa carica; è composto dalla Presidente
Distrettuale, dalla Vice Presidente Distrettuale, dalla Segretaria Distrettuale,
dalla Tesoriera Distrettuale e dalla immediata Past Presidente Distrettuale.
Le componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale devono avere svolto significativi
incarichi nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale,
avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente
e qualificata o essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore,
ed essere socie da almeno quattro anni.
Il Comitato di Presidenza Distrettuale:
a) dirige, coordina e disciplina le attività del Distretto e quelle del proselitismo
in relazione agli scopi statutari e alle delibere dell'Assemblea Distrettuale
e del Consiglio Distrettuale;
b) redige i bilanci del Distretto, da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea
Distrettuale e controlla i bilanci delle Sezioni;
c) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio Distrettuale
con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro trenta giorni dall'assunzione
dei relativi provvedimenti.
Art. 18
Il Consiglio Distrettuale
Il Consiglio Distrettuale è costituito:
a) dalle componenti del Comitato di Presidenza Distrettuale
b) da una a quattro socie che ricoprono o hanno ricoperto la carica di Presidenti
di Sezione in rapporto al numero delle sezioni.
Il Consiglio Distrettuale, le cui componenti non possono rivestire più di una
carica elettiva si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via
straordinaria, quando il Comitato di Presidenza Distrettuale lo ritenga opportuno
o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto;
si applicano per la riunione le disposizioni dell'Art. 11.
Il Consiglio Distrettuale:
a) elabora il programma biennale dell'attività del Distretto in armonia con le
linee tracciate in sede nazionale e collabora con il Comitato di Presidenza Distrettuale,
alla sua realizzazione;
b) nomina le rappresentanti regionali in seno alle Consulte femminili ed altri
organismi regionali;
c) in caso di comprovata urgenza, esercita - ad eccezione della funzione elettorale
- tutti i poteri dell'Assemblea Distrettuale, con successiva ratifica da adottarsi,
da parte di tale organo, entro centottanta giorni dall'emanazione dei relativi
provvedimenti;
d) coordina l'attività di proselitismo finalizzata alla costituzione di nuove
Sezioni.
Art. 19
L'Assemblea Distrettuale
L'assemblea Distrettuale è costituita:
a) dalle componenti del Consiglio Distrettuale di cui all'art. 18;
b) dalle Presidenti di Sezione del Distretto;
c) dalle delegate delle Sezioni elette secondo i criteri di cui all'art. 12 commi
1 lett. 2.
Valgono in tema di convocazione, validità dell'Assemblea, partecipazione e votazione
le prescrizioni dell'Art. 12 commi da 3 a 11, ad eccezione del comma 7 concernente
le riforme dello Statuto e del comma 9 in materia di candidature. Le candidature
a qualunque carica distrettuale devono essere espresse da almeno il 15% delle
Sezioni del Distretto; sulla regolarità delle candidature si esprime la Commissione
Legislazione.
L'Assemblea Distrettuale viene convocata per:
a) l'elezione della Presidente Distrettuale e delle altre componenti il Comitato
di Presidenza Distrettuale;
b) l'elezione delle Presidenti di Sezione che devono far parte del Consiglio
Distrettuale;
c) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale;
d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi del Distretto.
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti Distrettuale
Il Collegio di Revisori dei Conti Distrettuale è l'organo di controllo contabile
del Distretto; verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa
documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e
consuntivi.
E' composto da tre socie elette dall'Assemblea Distrettuale, dura in carica due
anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.
Le componenti del Collegio dei Revisori dei conti Nazionale devono essere socie
da almeno 4 anni; le dette componenti devono essere in possesso di un titolo di
studio idoneo nel settore contabile.
Art. 21
Organi Locali
Sono organi locali della Federazione:
a) la Presidente di Sezione
b) il Comitato di Presidenza di Sezione
c) il Consiglio di Sezione
d) l'Assemblea di Sezione
e) il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione
La Presidente di Sezione rappresenta la Sezione, ne ha la firma sociale, è di
diritto Presidente del Comitato di Presidenza di Sezione, del Consiglio e dell'Assemblea
di Sezione; in caso di assenza o impedimento è sostituita della Vice presidente,
cui può conferire delega di firma.
La Presidente di Sezione ha facoltà di nominare una Segretaria Esecutiva che
non ha voto deliberativo.
Art. 22
Il Comitato di Presidenza di Sezione
Il Comitato di Presidenza di Sezione - che costituisce l'organo esecutivo della
Sezione - è eletto dall'Assemblea di Sezione, dura in carica 2 anni e le sue componenti
possono essere rielette nella stessa carica dopo due mandati, non ripetibili;
è composto dalla Presidente di Sezione, dalla Vice presidente, dalla Segretaria,
dalla Tesoriera e dalla immediata Past Presidente di Sezione.
Nel caso in cui il rinnovo del Comitato di Presidenza di Sezione non coincida
con il rinnovo delle cariche nazionali, il mandato si prolunga o si riduce - una
sola volta - di un anno per consentire l'allineamento di entrambi i mandati.
Art. 23
Le componenti del Comitato di Presidenza di Sezione devono avere svolto significative
attività nell'Associazione, avere o avere avuto una valida qualifica professionale,
avere o avere avuto l'iscrizione a un ordine professionale o un'attività equivalente
e qualificata o essere in possesso di un titolo di studio di scuola media superiore,
ed essere socie da almeno due anni.
Art. 24
Il Comitato di Presidenza di Sezione:
a) dirige, coordina e disciplina l'attività della Sezione in relazione agli scopi
statutari e alle delibere del Comitato di Presidenza Distrettuale e Nazionale;
b) redige i bilanci preventivi e consuntivi della Sezione da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea;
c) delibera sull'ammissione delle socie;
d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della
Sezione;
e) delibera sulla eventuale formazione di gruppi di studio, sulla costituzione
di altri organi facoltativi e commissioni, procedendo alla nomina delle relative
componenti;
f) designa le rappresentanti della Sezione presso gli altri Enti o Organizzazioni
nell'ambito locale, motivandone la designazione;
g) delibera i provvedimenti disciplinari di sua competenza secondo le previsioni
regolamentari;
h) in caso di comprovata urgenza, esercita i poteri del Consiglio di Sezione,
con successiva ratifica da adottarsi da tale organo entro 30 giorni dall'emanazione
dei relativi provvedimenti.
Art. 25
Il Consiglio di Sezione
Il Consiglio di Sezione è costituito dalle:
a) componenti il Comitato di presidenza di Sezione di cui all'Art.22;
b) socie consigliere elette dall'Assemblea di Sezione in numero di almeno 6 - ove
possibile in rapporto al numero delle socie – fra le quali il Consiglio sceglie
le corrispondenti delle Commissioni Nazionali.
Il Consiglio di Sezione, le cui componenti non possono rivestire più di una carica
elettiva, si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria,
quando il Comitato di presidenza di Sezione lo ritenga opportuno o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo delle componenti con diritto di voto. Per la validità
delle adunanze, per la votazione e le deliberazioni si osservano le disposizioni
previste dall'Art. 11 per il Consiglio Nazionale.
Art. 26
Il Consiglio di Sezione:
a) elabora il programma biennale dell'attività della Sezione e collabora, con
il Comitato di Presidenza alla sua realizzazione;
b) in caso di comprovata urgenza esercita - ad eccezione della funzione elettorale
- tutti i poteri dell'Assemblea di Sezione, con successiva ratifica da parte di
tale organo entro trenta giorni dall'emanazione dei relativi provvedimenti.
Art. 27
Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione
Il Collegio di Revisori dei Conti di Sezione, che è l'organo di controllo contabile
della Sezione, verifica la regolarità formale della contabilità e della relativa
documentazione e redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivi e
consuntivi.
E' composto da tre socie elette dall'Assemblea di Sezione, dura in carica due
anni e la funzione è incompatibile con altre cariche sociali.
Art. 28
L'Assemblea di Sezione
L'Assemblea di sezione è costituita da tutte le socie regolarmente iscritte alla
Sezione.
L'Assemblea di Sezione è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno
e, in via straordinaria, quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Sezione
o da un numero di socie non inferiore a un quarto delle iscritte.
Per la validità dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le
disposizioni previste dall'Art. 12.
Art. 29
L'Assemblea di Sezione viene convocata per:
a) l'elezione della Presidente di Sezione e delle altre componenti il Comitato
di Presidenza di Sezione, nonché delle Consigliere in numero non inferiore a sei;
b) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione;
c) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Sezione e della relazione
programmatica e finanziaria;
d) l'adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano demandate dagli
organi dirigenti della Federazione;
e) la determinazione delle quote sociali e di rimborso spese per partecipazione
a convegni e congressi.
Titolo V
PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE E BILANCI
Art. 30
Patrimonio
Il patrimonio della FIDAPA è costituito:
a) dalle quote sociali: esse sono fissate, per le Sezioni dall'Assemblea
di Sezione; dall'Assemblea Nazionale per la Federazione il quale dovrà destinare
a ciascun Distretto il 35% di ciascuna quota ricevuta dalle Sezioni del Distretto
stesso; per Distretti formati da meno di 15 Sezioni l'Assemblea Nazionale dovrà
integrare i relativi fondi secondo criteri definiti in sede regolamentare;
b) dai beni mobili, immobili, valori e da quanto può essere acquisito
per donazione o altro titolo;
c) da eventuali avanzi di gestione e dalle somme accantonate.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’
fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’ art. 3 comma 190
della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 31
Amministrazione
L'amministrazione patrimoniale della Federazione è affidata al Comitato di Presidenza
Nazionale.
La consistenza patrimoniale dei Distretti e delle Sezioni
è affidata ed amministrata dai rispettivi Comitati di Presidenza, sotto il controllo
delle Assemblee che si avvalgono dell'opera dei Collegi dei Revisori dei Conti.
L'anno sociale inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno sociale.
Tutti i Comitati di Presidenza uscenti consegnano la documentazione
contabile e il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori
dei Conti, ai nuovi Comitati entro 30 giorni dall’insediamento.
Il rendiconto consuntivo, redatto dai Comitati di Presidenza
a livello nazionale, distrettuale e di sezione, è sottoposto all’approvazione
delle rispettive Assemblee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello
a cui si riferisce.
Il bilancio preventivo per ogni esercizio (1° ottobre / 30
settembre), redatto dai Comitati di Presidenza a livello nazionale, distrettuale
e di sezione, è sottoposto all’approvazione delle rispettive Assemblee entro il
30 settembre dell’anno in corso.
Art. 32
I Bilanci
Ciascuna Sezione darà comunicazione dei propri bilanci alla Tesoriera Distrettuale
e Nazionale che ne informeranno i propri Comitati di Presidenza.
La Presidente Distrettuale darà parimenti comunicazione del bilancio
del Distretto alla Tesoriera Nazionale ed al Comitato di Presidenza di ogni Sezione
del proprio Distretto.
Il bilancio nazionale deve essere reso pubblico ogni anno a cura
della Tesoriera Nazionale mediante comunicazione integrale a ciascuna Sezione
almeno 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Nazionale, dalla
quale il bilancio deve essere approvato.
TITOLO VI
SANZIONI
Art. 33
La decadenza di cui all'Art. 6 comma 5, è deliberata dal Comitato di Presidenza
di Sezione, comunicata all'interessata e registrata nei libri sociali.
Le socie che abbiano mostrato condotta contraria agli ideali e
alle finalità della Federazione e alle norme del presente Statuto, sono sottoposte
ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione;
b) sospensione;
c) espulsione.
I provvedimenti disciplinari vengono presi in primo grado, dopo
avere sentito le parti:
a) dal CPS nei confronti delle socie;
b) dal CPD nei confronti delle Componenti del CPS e dei Revisori dei
Conti di Sezione;
c) dal CPN nei confronti delle componenti del CPD e dei Revisori dei
Conti Distrettuali;
Le socie, di cui alle lettere a-b-c, che siano state colpite da
un provvedimento disciplinare potranno appellarsi al Collegio delle Garanti che
deciderà dopo avere ascoltato le parti.
e) dall’Assemblea Nazionale – in unico grado – nei confronti delle componenti
del CPN, dei Revisori dei Conti Nazionali e delle Garanti.
Art. 34
La Sezione è sciolta dal Comitato di Presidenza Nazionale, previo parere del
Comitato di Presidenza Distrettuale, allorché vengano meno i presupposti richiesti
dal presente Statuto.
In caso di situazioni di emergenza e/o di insufficiente gestione
che paralizzino l’attività di Sezioni e/o di Distretti, per carenza, assenza o
dimissioni di più membri, il CPD per le sezioni e il CPN per il Distretto possono
nominare un commissario per l’amministrazione temporanea di sezione e/o Distretto
e per il rinnovo delle cariche.
Titolo VII
RAPPORTI CON LA FONDAZIONE
Art. 35
La FIDAPA ha costituito la Fondazione FIDAPA il cui scopo è perseguire operativamente
i fini della Federazione.
I rapporti tra Federazione e Fondazione troveranno disciplina in
apposito regolamento.
Art. 36
Norma Transitoria
L'Assemblea dà mandato alla Commissione Legislazione di redigere una proposta
di Regolamento dei rapporti tra Federazione e Fondazione da sottoporre al Consiglio
di Amministrazione della Fondazione e all'Assemblea della Federazione.
(Il presente Statuto entra in vigore il 22 maggio 2010) |